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SERVIZIO CONTRIBUTI E
VIGILANZA
A tutte le Imprese dello spettacoloAgli Enti pubblici
e privati che esplicano attività nel campo dello spettacoloA tutte le
società che intrattengono rapporti economici con sportivi
professionistiAlle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO
SEDI
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO
SEDI
Circolare n. 21 del 4/6/2002 Protocollo n. 12 /CS e,
p.c.
Allegati: 1 Al Sig. Commissario StraordinarioAi Sigg.
Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per
calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
Oggetto: Il certificato di
agibilità.
Sommario Nella presente circolare viene
riesaminata complessivamente la normativa che presiede all'obbligo del
possesso del certificato di agibilità al fine di fornire un quadro
completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio
nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione
sottoscritta dall'Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è
instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori
che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul
territorio, un migliore servizio all'utenza. E' stata inoltre analizzata
la complessa problematica inerente il "dilettantismo" nell'ottica di
salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo
svolgimento della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli
operatori del settore dilettantistico/amatoriale.
Premessa.
Nell'occasione del riesame della
normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di
agibilità per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si
ritiene utile rilevare l'importanza che riveste per il lavoratore
l'iscrizione all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi
contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della
posizione pensionistica del soggetto protetto.
Si rammenta altresì
che l'obbligo del versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in
caso di mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di
natura amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di
agibilità o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il
lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell'Ente di
previdenza.
L'obbligo del versamento contributivo grava anche con
riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa
presso un diverso regime previdenziale obbligatorio.
In tale
ipotesi, i contributi versati all'ENPALS sono utili ai fini della
costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta
al lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi
assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni
previdenziali; i predetti contributi possono altresì dare luogo ad un
ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti
richiesti dalla legge.
Si evidenzia, inoltre, che nella presente
circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che
consentono l'esonero dalla richiesta del certificato di agibilità e dal
conseguente pagamento dei contributi, nell'ottica di tutelare i lavoratori
dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l'ENPALS
è fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in
campo previdenziale. A questo scopo l'Ente ha stipulato un accordo con la
SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il
messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.
1. Il quadro
normativo
Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo
10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda
il certificato di agibilità, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n.
153.
Come è noto, in ragione delle peculiarità che caratterizzano
il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario
predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici,
occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del
1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell'allegato
1).
Tale compito viene assolto dall'Ente attraverso il rilascio del
certificato di agibilità, che viene rilasciato previo accertamento della
regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di
idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere
attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti
nell'interno del modello, retribuiti con l'importo indicato a fianco di
ognuno, nel periodo di validità del certificato di agibilità, riportato
sul frontespizio dello stesso o comunque nell'ambito del periodo di
contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di validità del
certificato di agibilità.
La previsione di cui all'articolo 10 del
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni,
deve peraltro essere letta in collegamento con quanto previsto dagli
articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo.
In
particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'impresa ha l'obbligo di
presentare all'Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla
stessa occupate, indicando: a) la retribuzione giornaliera corrisposta;
b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per
l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.
Grava
sull'impresa, inoltre, l'obbligo di notificare all'Ente ogni variazione
nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di variazione
(modello 032/U) devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni
dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni
(articolo 9, comma 2).
L'art. 6, comma 2, del medesimo decreto,
come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61
e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che "Le imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli
enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire
nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento
i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.
1 al n. 14 (elenco nell'allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in
possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo
10".
Il certificato di agibilità, che dovrà essere esibito ad ogni
richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei
contributi, non può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma
esclusivamente dall'effettivo datore di lavoro, di cui si dirà più in
dettaglio al successivo punto 3.
2. La richiesta del
certificato di agibilità
Il Modello 032/U di richiesta di agibilità
deve essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del
certificato di agibilità è necessario che dal Modello 032/U e dagli
allegati risultino sempre i seguenti elementi: - i lavoratori
occupati; - il compenso previsto; - i luoghi ove si svolgono le
attività; - le date di impegno.
Si precisa che, qualora i
lavoratori in questione non risultassero già iscritti all'ENPALS, dovrà
essere richiesta l'iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore
stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia di un
documento che attesti l'identità della persona.
(L'Enpals sta
attivando le procedure automatizzate mediante il proprio "Portale"
telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati
debbano espletare nei confronti dell'Ente. Al più presto sarà disponibile
una procedura relativa alla gestione del certificato di agibilità. Per un
elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si consulti il sito
web: www.enpals.it.)
3. A chi può essere rilasciato il
certificato di agibilità
Il certificato di agibilità può essere
rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti
che occupano soggetti che svolgono un'attività tecnico-artistica
nell'ambito dello spettacolo.
In genere si verificano due
fattispecie:
a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e
circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico
esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che
assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie
da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive
modificazioni ed integrazioni. In tal caso l'obbligo del possesso del
certificato di agibilità - unitamente alla obbligazione contributiva -
ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori;
b) imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti,
associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti
radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con società
(cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni,
associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti
lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni
debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti
siano muniti del prescritto certificato di agibilità
ENPALS.
L'obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le
imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a
prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere
assolti o meno in Italia.
Si ribadisce che, in ogni caso, il
certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in
relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui
svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei
contenuti di cui al precedente paragrafo 2.
Non è, quindi, in
nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi
di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli
stessi.
La durata del certificato di agibilità deve essere
correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal
richiedente al momento della richiesta.
Si ricorda che le notizie
di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive comunicazioni di
variazione, nel rispetto dei limiti temporali all'uopo previsti dalla
normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento (art.
9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Si precisa inoltre che il certificato di agibilità
può essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o
legale rappresentante dell'impresa o formazione sociale.
Qualora
l'impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista per gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il certificato di
agibilità in nome e per conto dell'impresa se è iscritto in uno degli albi
di cui al primo comma dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
(consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali).
Infine, si
richiama l'attenzione alla normativa di cui all'art. 1 della Legge 23
ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di
intermediazione e di interposizione di manodopera.
4.
Certificato di agibilità per particolari situazioni
E', altresì,
ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di
agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo
evento.
Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente
a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico,
sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo
svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento
e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette
finalità.
Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti
(elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve
essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta.
Colui
che provvede all'organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare,
dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o
solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di
qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di
lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori
impegnati.
Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le
prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la
propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra
specificato.
Si ricorda che, a norma dell'art. 12 della Legge n.
153 del 1969 così come modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del
1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini
fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile
fiscale e previdenziale le indennità trasferta entro le soglie di
esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e
trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso
in cui ricorrano le condizioni di "trasferta".
5. Formazioni dilettantistiche o
amatoriali.
Il possesso del certificato di agibilità,
invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento
allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche
o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi
parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi
corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche,
etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare
tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo
di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna
forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.
La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito,
ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè
compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento della
manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati
dall'Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile
1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi
bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati
compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da
privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati
all'allestimento di manifestazioni artistiche mediante l'attività di
dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come
specificato al primo capoverso).
Quando per queste manifestazioni
siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle
finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di
organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello
spettacolo di cui all'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non
percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere
rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al
precedente punto 4.
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli
Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale
Pro Loco d'Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali,
ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché
gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni
sociali (bande, ecc) ingaggiate per l'evento, anche se vi è presenza di
pubblico pagante.
Pertanto i soggetti indicati al capoverso
precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il
certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4,
ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello
spettacolo, già iscritti presso l'Enpals.
Di contro può verificarsi
che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga
in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale
propria delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708
del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le
quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio
offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un
corrispettivo. E' questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali
o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non
immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La
natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato
comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di
"incasso da pubblico pagante" e l'esibizione sia configurabile come
prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa
prova contraria, dal carattere della onerosità.
Con riferimento a
questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo
cui "Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro
subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere
ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae
causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non
rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o
inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una
finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere
rigorosamente provata da chi afferma la gratuità".
Per tutto quanto
specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con
Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali
riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza
oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico
certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per
attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese
dagli associati.
Potranno essere concesse dalla Direzione generale
autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento
di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che
coordinano l'attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali,
agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al
precedente punto 4.
6. Altre situazioni
particolari.
L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il
certificato di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo,
opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti,
effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con
riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da
oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di
volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di
promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative
sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purchè non si riscontri una
vera e propria attività di spettacolo.
Per quanto riguarda attività
di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie
private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del
certificato di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali
devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti
siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini
dell'organizzazione dell'evento.
Nel caso in cui invece venga
ingaggiata, anche dai privati che organizzano l'evento, una formazione
sociale di artisti, su quest'ultima ricadrà l'obbligo di richiesta del
certificato di agibilità e del relativo versamento dei
contributi.
Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati
direttamente dai privati che organizzano l'evento si ricorda che
l'adempimento è a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si
ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6,
comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello
spettacolo di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del
1947 l'obbligo di accertarsi che quest'ultimi siano in possesso del
certificato di agibilità.
7. Chi rilascia il certificato di
agibilità
Il rilascio del certificato di agibilità è a cura
dell'Enpals.
Nel caso in cui la richiesta di rilascio del
certificato sia presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore -
una volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni sopra
impartite - restituisce all'impresa copia del Modello 032/U unitamente
alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilità,
attestante la presenza nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari
al rilascio del certificato.
Si ribadisce ancora che ogni
variazione rispetto alle date e località di svolgimento dello spettacolo o
ai lavoratori occupati deve essere resa nota all'Ente, direttamente o
attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei
contratti o dal verificarsi delle variazioni.
Il Modello 032/U,
acquisito negli archivi informatici dell'Enpals, viene trasmesso dalla
Siae alla Sede Compartimentale dell'Enpals competente per territorio.
Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di
30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore Siae, il
modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume
valore di certificato di agibilità.
Peraltro, anche se l'ENPALS
entro il predetto termine di 30 giorni si esprimesse negativamente, sono
fatti salvi gli effetti già prodotti nelle more dell'assunzione di una
decisione da parte dell'Ente.
Gli Uffici periferici dell'Ente, ai
fini di uniformare le modalità operative rilasceranno copia del modello
032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario incaricato.
In
relazione a quanto specificato nel presente punto, l'Ente provvederà
rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove
esigenze e per semplificare gli adempimenti degli
utenti.
Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure
informatiche per adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale
telematico per l'inoltro di qualsiasi comunicazione all'Ente, ivi comprese
le variazioni rispetto alla richiesta iniziale di certificato di
agibilità.
8. Regime sanzionatorio
In caso di mancato
accertamento del possesso del certificato di agibilità i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al
controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione
amministrativa di € 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro
da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del
1947).
9. Deposito cauzionale
Per le imprese di nuova
costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti è necessario
il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico contributivo
stimato per il periodo di agibilità (retribuzione giornaliera moltiplicato
per il numero dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro
moltiplicato per l'aliquota contributiva), nella misura del: - 75% per
le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per
i complessi bandistici e per l'animazione turistica; - 33% per le
imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche,
concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli
viaggianti; - 17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed
associati all'Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di
capienza per 400 posti; - 100% per le imprese straniere della
produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati
o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani; - 100% per le imprese
dell'avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia
richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni; - 70% per le
imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali
l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali.
L'importo del
versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato dall'ufficio
presso il quale è stata presentata la richiesta del certificato di
agibilità (Sede dell'Enpals o sportello della Siae).
Il pagamento
deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale
contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/RC1.
Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come
segue:
· dati identificativi dell'impresa e dell'attività: tutti i
dati · periodo di riferimento: periodo per cui viene richiesta
l'agibilità · sezione 2: riferimento nota ENPALS: protocolllo ENPALS o
SIAE data: data richiesta codice causale: 084 periodo di
riferimento: nessun dato Importo l'importo del deposito
cauzionale
Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente
dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato
il versamento.
A fronte della richiesta del certificato di
agibilità, il deposito cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere
operanti in Italia, come sopra specificato.
Per quanto riguarda le
imprese e formazioni sociali straniere appartenenti a paesi con i quali
l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali, il certificato di
agibilità potrà essere richiesto in nome e per conto del complesso
straniero anche dall'impresa, ente o istituzione italiana con la quale è
intercorso contratto di rappresentazione.
Si precisa infine che
l'Ente può accettare come deposito cauzionale una fideiussione Bancaria.
In tal caso, l'Impresa dovrà esibire valida certificazione attestante la
fideiussione, la cui restituzione è vincolata ad un'apposita dichiarazione
liberatoria dell'Ente.
L'ente, al fine di agevolare le imprese di
nuova costituzione, sta valutando la possibilità di ridurre il peso del
deposito cauzionale e le modalità di recupero delle somme versate a tale
titolo. Le nuove disposizioni in materia di deposito cauzionale verranno
comunicate con apposita circolare.
10. Imprese straniere che
operano in Italia per un periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi
con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia
previdenziale.
Le imprese straniere che operano in Italia per un
periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare
anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al precedente
punto 9 la contribuzione ordinaria dovuta.
Il pagamento deve
essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo
CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/R.
Al
fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi ritornare
allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il
versamento.
11. Imprese straniere che operano in Italia
provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati
in materia previdenziale.
Se le predette imprese straniere
provengono da paesi dell'area UE o con i quali esistono accordi
internazionali in materia previdenziale, il certificato di agibilità dovrà
essere rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa esibizione
dei previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc (cfr. circolare n. 5
del 1985).
Si sottolinea che il certificato di agibilità, sia per
le imprese facenti parte dell'U.E. o di paesi con i quali l'Italia ha
stipulato accordi e convenzioni internazionali in materia previdenziale,
sia per le imprese provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali
tipi di rapporti, può essere rilasciato all'impresa, ente o istituzione
italiana che, in nome e per conto di quella straniera, ha stipulato un
contratto di rappresentazione assumendone diritti ed oneri.
Tale
contratto, può essere stipulato anche con l'impresa, ente, istituzione
italiana che riceve la prestazione artistica da quella
straniera.
12. Lavoratori stranieri operanti in
Italia.
a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali
esistono accordi appositamente stipulati in materia
previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi
dell'area UE o da Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia
previdenziale, con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori
dello spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e
successive integrazioni e modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono
sottoposti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani.
Pertanto in caso di ingaggio da parte di un'impresa, ente, istituzione
italiana, andrà richiesto il certificato di agibilità e, vigendo il
principio della territorialità della prestazione, i contributi dovranno
essere pagati in Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in
possesso dell'apposito modello esonerativo (esempio modello E101 per
l'area UE), rilasciato dal competente ufficio straniero. I modelli
esonerativi dovranno essere esibiti in originale, e nel caso fossero
interessati più Uffici periferici dell'Ente per attività da svolgere in
luoghi diversi, onde consentire agli altri Uffici il rilascio del
certificato di agibiltà, il primo di questi ultimi che rilascerà il
certificato in questione, provvederà ad apporre la dizione "conforme
all'originale" sulla copia che dovrà essere restituita al richiedente
l'agibilità per gli adempimenti successivi.
b) lavoratori stranieri
provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in
materia previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi
con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale,
ingaggiati da un'impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla
stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati con
qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di
cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive
integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14. Il datore di lavoro dovrà
quindi richiedere il certificato di agibilità, presentando i contratti di
ingaggio e, successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le
prestazioni rese.
13. Scambi culturali.
Le imprese
straniere che operano in Italia in regime di scambio culturale tra i due
paesi interessati, sono tenute a certificare la circostanza esibendo
valida documentazione al momento della richiesta del certificato di
agibilità.
A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione
rilasciata dal Ministero degli Esteri con l'indicazione che l'attività
artistica in Italia avviene nell'ambito degli scambi culturali e che
rientra nel protocollo d'intesa tra i due stati interessati.
Subordinatamente, può essere rilasciata dichiarazione della rappresentanza
diplomatica in Italia. Sarà considerata valida anche idonea dichiarazione
dell'Ambasciata o dal Consolato Italiano del Paese di provenienza
dell'impresa interessata. Nella predetta dichiarazione dovranno essere
indicati gli estremi del protocollo d'intesa relativo agli scambi
culturali sottoscritto dai due stati interessati.
Dovrà essere
allegato anche l'invito formulato dall'Ente italiano al gruppo straniero
contenente l'indicazione delle date e l'attestazione della gratuità delle
prestazioni, elemento fondamentale degli scambi culturali.
Anche
complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi tra
quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi
complessi o gruppi destinati agli scambi culturali tra l'Italia ed il
paese straniero, possono rientrare nell'ambito degli scambi stessi,
peraltro i gruppi o complessi dovranno esibire documentazione attestante
la circostanza in questione.
La documentazione di cui sopra dovrà
essere rilsciata dalle medesime fonti indicate in precedenza (rapprestanza
diplomatica italiana nel paese di provenienza, Ministero degli
Esteri).
Se le imprese straniere operanti in regime di scambi
culturali, ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che
andranno ad effettuare, questo dà luogo all'imposizione contributiva, ai
sensi dell'articolo 12 della Legge n. 153 del 1969, così come modificato
dal D. Lgs. n. 314 del 1997.
Non saranno ritenute assoggettabili a
contribuzione le spese di viaggio sostenute dall'impresa straniera dalla
frontiera alla località sede della manifestazione, così come esentate
saranno anche le spese di viaggio sostenute per lo spostamento da una
località all'altra in caso di tour della stessa
impresa.
Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le
spese di soggiorno sia pagate direttamente dall'impresa straniera, sia
quelle rimborsate dall'impresa italiana a fronte di documentazione
probante e sia con pagamento diretto da parte dell'impresa italiana, né le
spese effettivamente sostenute e rimborsate a piè di
lista.
Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere
previste nel contratto di scrittura artistica.
IL DIRETTORE
GENERALE (Massimo Antichi)
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Allegato 1 - Elenco delle categorie di lavoratori per le quali deve
essere richiesto il certificato di agibilità.
Gruppo canto
011 artisti lirici
012 cantanti
013 coristi e vocalisti
014 Maestri del coro, assistenti, aiuti ( suggeritori del coro )
Gruppo attori
021 attori di prosa e allievi attori (Mimi)
022 attori cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
023 artisti doppiatori (*)
024 attori di operetta
025 artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrettes)
026 artisti del circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti)
027 artisti di fotoromanzi (*)
028 suggeritori teatrali, cinematografici (*), e di audiovisivi (*)
029 generici (*) e figuranti speciali (*)
Gruppo conduttori
031 presentatori
032 disc-jokey
033 animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica
(alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, villaggi
turistici, campeggi, agriturismi, ecc.)
Gruppo registi - sceneggiatori
041 registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
042 aiuto-registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
043 sceneggiatori teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*)
045 direttori della fotografia (*)
Gruppo Direttori di scena e di doppiaggio
061 direttori di scena (*)
062 direttori di doppiaggio (*)
063 assistenti di scena e di doppiaggio (*)
Gruppo Direttori e Maestri di orchestra
071 direttori d'orchestra
072 sostituti direttori d'orchestra
073 maestri suggeritori
Gruppo concertisti, orchestrali
081 concertisti e solisti
082 professori d'orchestra
083 orchestrali anche di musica leggera
Gruppo ballo figurazione e moda
091 coreografi (*) e assistenti coreografi (*)
092 ballerini e tersicorei
093 indossatori
094 figuranti lirici
095 figuranti di sala
Gruppo tecnici
112 tecnici del montaggio e del suono del teatro
113 tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi (*)
Gruppo operatori e maestranze
121 operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*)
122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*)
127 attrezzisti (*)
Gruppo scenografi
133 scenografi (*)
Gruppo bandisti
074 maestri di banda
084 bandisti
Gruppo amministratori
101 amministratori di formazioni artistiche
Gruppo arredatori e costumisti
131 Architetti (*), arredatori (*)
132 Costumisti (*), figurinisti (*), modiste (*)
Gruppo truccatori e parrucchieri
141 truccatori (*)
142 parrucchieri (*)
Gruppo tecnici
116 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro
117 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi (*)
119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda
Gruppo operatori e maestranze
124 maestranze teatrali
125 maestranze delle imprese di audiovisivi (*)
(*) non rientrano nel certificato di agibilità per attività finalizzate
o inserite in produzioni cinematografiche (Art. 1, Legge n. 153/1988)
L'esenzione riguarda anche le imprese della produzione cinetelevisiva;
fanno eccezione le imprese (per le quali rimane valida la prassi finora
seguita) che operano in regime di appalto RAI, in virtù di apposito
accordo sottoscritto tra RAI ed ENPALS, finalizzato ad una maggiore
tutela dei lavoratori.
L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità permane per le
emittenti radiotelevisive allorché contrattualizzino direttamente lavoratori
per lo svolgimento di spettacoli di arte varia all'interno dei locali
delle emittenti stesse.
N.B.: il codice indicato a fianco delle attività è quello da riportare
nei modelli 031/CM e nei modelli 032/U.
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